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FRODE INFORMATICA (C.D. “PHISHING”) aspetti penali

BREVI CENNI IN TEMA DI CONDOTTA CRIMINOSA NEI CASI DI FRODE INFORMATICA (C.D. "PHISHING"): INQUADRAMENTO DELLE FATTISPECIE DI REATO IMPUTABILI E TUTELA IN AMBITO PENALE PER IL DANNEGGIATO

In questi ultimi anni, a seguito dello sviluppo impetuoso del settore informatico e dell'utilizzo di massa delle nuove tecnologie da parte di soggetti meno avvezzi o "ingenui", si evidenzia uno sviluppo notevole e preoccupante di condotte fraudolente atte a impossessarsi in maniera illecita di dati sensibili quali password e/o informazioni strettamente personali al fine di poter accedere in modo illecito a settori vulnerabili della vita privata.
Tale problema si evidenzia, soprattutto, nell'eventualità di accesso alle password riguardanti la gestione dei conti correnti bancari, di carte di credito, di bancomat o, comunque, ogni genere di carta o servizio in materia bancaria

Questo articolo completa l'analisi iniziata sotto il profilo civilistico.

 

IL CASO BANK OF IRELAND: DIMOSTRAZIONE DELLA DEBOLEZZA STRUTTURALE DEL PRINCIPIO DI INFORMAZIONE

  • IL CASO BANK OF IRELAND: DIMOSTRAZIONE DELLA DEBOLEZZA STRUTTURALE DEL PRINCIPIO DI "INFORMAZIONE TEMPESTIVA"
  • Recentemente sia da parte della giurisprudenza che dagli Organi di Vigilanza (CONSOB) si sta affermando il basilare principoio che il cliente  ha il chiaro e preciso diritto di ricevere idonee informazioni sulla tipologia di investimento e sui rischi a cui si va incontro nell’operazione economica a prescindere che tale acquisto derivi da un suggerimento dello  istituto o da volontà espressa del cliente stesso.
  • L'autore dello scritto analizza la prima importante risoluzione emanata dalla CONSOB (CONSOB N. DIN/DCG/DSR/ 11085708 DEL 20.10.2011) con la quale l'Istituto di Vigilanza ha sancito il principio secondo il quale l'investitore ha diritto di essere informato anche durante il possesso del titolo finanziario ogni qualvolta si verifichino eventi che possano incidere in modo determinate sulle sorti dell'investimento.