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La Corte d'Appello di Roma conferma la precedente sentenza del Tribunale del 2015, ribadendo che un'operazione in strumenti derivati per essere definia di copertura deve possedere tre requisiti:
 
a) operatività posta in essere per ridurre i rischi;
b) elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico - finanziarie del derivato e della situazione fianziaria dell'impresa;
c) adottare procedure di controllo al fine di garantire il rispetto dei due punti precedenti.
 
la mancanza, anche di uno solo dei suddetti requisiti, determina la nullità dell'operazione per difetto del requisito di meritevolezza.
Posti questi principi  e rilevata l'inosservanza da parte della banca dei suddetti requisiti, la Corte conferma l'impugnata sentenza di primo grado
 

 

 

   

 

Tribunale di Venezia sentenza 3261/2016

 La cliente, prima della partenza per una vacanza, aveva sottoscritto un pacchetto assicurativo contro gli infortuni che potevano verificarsi durante la vacanza e in particolare era previsto il rimborso delle speese mediche.

Il tour operator, negava la sussistenza dei presupposti per l'attivazione della copertura assicuratuva 

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CORTE APPELLO DI VENEZIA: SENTENZA 410/2018

La banca convenuta aveva permesso al cliente di operare a leva, quindi di acquistare azioni pur non disponendo della necessaria liquidità finanziaria.

A causa di un errore del software della banca, la stessa non aveva impedito al cliente di operare, al termine della gionata di borsa, alorquando la liquidazione delle partite acquistate aveva portato uno sbilanciamento a debito del cliente per un importo di circa 100.000 euro

La Corte condanna la banca a risarcire il danno, dovendo l'intermnediario finanziario fornire un sistema software che consenta all'investitore di avere contezza dell'effettivo andamento delle operazione che andava a porre in essere.

 

 

Giudice di Pace di Treviso, sentenza 858/2014

Giudice di Pace di Treviso, sentenza 858/2014 del 03/09/2014

La controversia verteva sull'interpretazione di un polizza assicurativa che doveva tenere indenne l'assicurato per dal pagamento delle rate del mutuo in caso di perdita del lavoro dipendente e per tutto il periodo in cui il soggetto si trovava nella condizione di "inoccupato".

L'assicurato, iniziava un tirocinio per il quale percepiva una borsa di studio. L'assicuratore riteneva che la corresponsione della borsa di studio equivalesse a retribuzione, tale di far venir meno lo status di disoccupoato.

Il giudice di Pace, accogliendo la tresi diffensiva ha ritenuto che non vi può essere equiparazione

 

Tribunale di Treviso 1512/13

Tribunale di Treviso sentenza n° 1512 del 28/09/2013

L'accertamento di firme false sui moduli di acquisto di quote di fondi comuni di investiemnto, determina un vizio genetico del negozio, che esclude qualsiasi possibilità di ratifica, convalida o sanatotria per factia concludentia e non consente di ritenere maturato in capo alla banca un affidamento incolpevole sulla validità del contratto