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ACQUISTO DI AZIONE A LEVA FINANZIARIA

CORTE APPELLO DI VENEZIA: SENTENZA 410/2018

La banca convenuta aveva permesso al cliente di operare a leva, quindi di acquistare azioni pur non disponendo della necessaria liquidità finanziaria.

A causa di un errore del software della banca, la stessa non aveva impedito al cliente di operare, al termine della gionata di borsa, alorquando la liquidazione delle partite acquistate aveva portato uno sbilanciamento a debito del cliente per un importo di circa 100.000 euro

La Corte condanna la banca a risarcire il danno, dovendo l'intermnediario finanziario fornire un sistema software che consenta all'investitore di avere contezza dell'effettivo andamento delle operazione che andava a porre in essere.