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Corte appello di Venezia 712/2019: nullità contratti swap

 
 
La Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza emessa dal giudice di prime cure, ha condannato Banca Popolare Friuladria al risarciemnto, a favore del cliente, del danno subito in seguito alla sottoscrizione di contratti
la Corte rileva che la generica affermazione del cliente di  una "media propensione" al rischio non è sufficiente a giustificare e a rendere adeguata l'operatività in contratti derivati, notoriamente ad alto rischio, soprattutto quanto il derivato ha una struttura complessa che richiede particolari competenze, che un investitore retail non possiede.
 
Analizzando nel dettaglio l'operatività, la Corte rileva che il derivato era in grado di generare una limitata copertura pertanto la sua funzione di tutela era minima.
 
La Corte accerta, pertanto, che la banca ha violato i doveri minimi di diligenza ed informativi posti dalla vigente normativa, con conseguente condanna a risarcire il cliente del danno subito, pari all'intero ammontare dei differenziali pagati durante la vigenza del contratto.