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Obbligazioni Lehman Brothers: obblighi informativi Tribunale di Treviso sentenza n° 909/2013 |
TRIBUNALE DI TREVISO NUMERO 909 DEL 23 APRILE 2013 La banca deve provare di acer dato una adeguata e specifica informazione al cliente in merito alla caratteristiche del titolo. Non è sufficiente la mera consegna del documento generale sui rischi, non avendo questo le caratteristiche di informazione specifica in merito alla singola operazione. La sufficiente esperienza maturata dall'investitore, non esonera la Banca dagli obblighi informativi di cui sopra, dovendo comunque mettere l'investitore nelle condizioni di effettuare una attenta e ponderata valutazione sul rischi da assumere Non sussiste in capo alla banca un onere di informazione continua in merito al rischio dell'investimento scelto, sussistendo gli obblighi informativi solo all'atto dell'operazione e non anche successivamente |
Lehman Brothers: Tribunale di Venezia sentenza n° 1511/2010 |
Sentenza Tribunale di Venezia 1511 del 2010 Polizza vita, collegata, quale obbligazione sottostatante, ad obbligazione emessa da Lehman Brothers: Il giudicante ha riconosciuto che, stante le peculiarità le prodotto, la polizza debba qualificarsi non come prodotto assicurativo ma finaziaria, e per l'effetto sono applicabili le norme di tutela dell'investitore previste dal TUF. Ha accolto le richieste del risparmiatore rilevando che la banca collocatrice aveva omesso di valutare il prodotto e di dichiararlo inadeguato per il profilo del cliente. |