Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) commi da 493 a 507della legge di bilancio 2018 (L. 145 del 30 dicembre 2018): Prime osservazioni e riflessioni.
La novella introdotta con la nuova legge di bilancio riforma integralmente il Fondo di Ristoro Finanziario (FRF) istituito con la legge 27 dicembre 2017, n° 205 nota come legge Baretta.
Il nuovo fondo concede la possibilità di ottenere un ristoro ai possessori di azioni ed obbligazioni subordinate emesse dagli istituti bancari posti in liquidazione coatta amministrativa nel periodo 17 novembre 2015 – 31 dicembre 2017 a condizione nettamente più favorevoli e tale novità ha incontrato non poca resistenza da parte di settori della Finanza, della politica e di apparati del Ministero delle Finanze.
La riforma ha agito su diversi livelli: ampliando la platea dei destinatari, la dotazione iniziale, l’entità dell’indennizzo. Nel proseguo si tratteggiano brevemente le differenze salienti tra i due Fondi.
Soggetti destinatari del FIR
Legittimati a richiedere l’indennizzo (non più definito come semplice ristoro), sono anche azionisti ed obbligazionisti subordinati che abbiano acquistato lo strumento finanziario non solo direttamente presso gli istituti posti in liquidazione ma anche attraverso altri intermediari finanziari o sul mercato (come per esempio su ETLX) eliminando così la discriminazione verso i risparmiatori non clienti della banca che li aveva visti escludere in passato da ogni forma di ristoro e se pur in possesso del medesimo titolo, erano considerati come di classe inferiore e non degni di tutela.
Oltre alle persone fisiche potranno inoltrare la domanda anche le microimprese, imprenditori individuali e agricoli, le ONLUS purché non abbiano avuto incarichi apicali o di vigilanza nelle banche interessate.
Modalità di accesso al FIR
Con la nuova versione per accedere all’indennizzo è sufficiente dimostrare, che di fatto si presume, di aver subito un depauperamento ingiusto da parte delle banche poste in liquidazione a seguito della violazione degli obblighi informativi e comportamentali posti dal TUF. Vengono meno i precedenti e più stringenti requisiti come aver ottenuto sentenza o pronuncia dell’ACF, riconoscimento del danno in sede di procedura arbitrale presso ACF; che limitavano fortemente la possibilità di ottenere il ristoro e che era comunque subordinato ad una valutazione discrezionale del collegio arbitrale, che doveva sempre accertare il cosiddetto “misselling”.
Le nuove modalità e soprattutto l’automatismo dell’indennizzo sganciato da un pregresso accertamento, ha fatto sorgere perplessità e critiche fondate sul timore di creare precedenti per future condotte non proprio trasparenti e conformi al diritto da parte degli organi di controllo. Inoltre, gli oppositori alla riforma, temono che si crei anche un precedente risarcitorio sulla base di accertate condotte omissive o false in comunicazioni sociali o nei prospetti informativi degli strumenti finanziari.
Acclarato ormai, che la dissoluzione delle banche è anche frutto di una Vigilanza carente, e in alcuni casi addirittura compiacente, si teme che passi il principio di un obbligo risarcitorio in capo allo Stato ogni qualvolta soggetti pubblici (in senso stretto o lato) vengano meno ai loro doveri causando un danno patrimoniale ai risparmiatori. Si teme, cioè, che venga posto in capo al MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) un obbligo risarcitorio nei casi di omesso o insufficiente controllo a tutela del risparmio.
Altra novità è costituita dalla possibilità per il risparmiatore, beneficiario dell’indennizzo, di iniziare o proseguire ulteriori azioni per la tutela del proprio diritto, in precedenza il FRF prevedeva la rinuncia ad ogni ulteriore azione e il divietò di proseguire quelle eventualmente in essere.
Le critiche più feroci mosse alla nuova formulazione si fondano sul timore che i risparmiatori possano intraprendere azioni verso non solo gli organi di Vigilanza ma anche verso la Banca in LCA o verso la cessionaria Banca Intesa. Difformemente da quanto sbandierato dal precedente Governo, il patrimonio che potrebbe essere recuperato dalla LCA, non sarà in grado di rimborsare i creditori, a mala pena potrebbe coprire il prestito statale in prededuzione. Ed ecco la paura: se Banca Intesa dovesse soccombere nei giudizi risarcitori, possibilità molto concreta, in considerazione degli accordi del giugno 2017, potrebbe chiedere di essere ristorata dalla LCA e quindi quel poco di attivo recuperato andrebbe a Banca Intesa, generando una ulteriore perdita in capo allo Stato che non si vedrebbe rimborsato il prestito fatto alla LCA in sede di cessione della Good Bank
Per evitare di mettere in discussione gli opachi accordi che hanno portato a regalare le due banche Venete, per non rendere responsabili gli organi di Vigilanza e di Controllo per il loro carente e talvolta inesistente operato verso i cittadini risparmiatori, da diverse parti si sta cercando di invocare, dopo aver fallito nel tentativo di bloccare la riforma, l’intervento ”salvifico” dalla Commissione Europea che apra una procedura di infrazione verso lo Stato Italiano e blocchi così questa riforma ritenuta pericolosa ed eversiva.
ADUSBEF Venezia, Treviso e Trento
Avv. Paolo Polato
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