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Operatività in strumenti finanziari derivati

Tribunale di Treviso sentenza 2188 del 22 dicembre 2010

 L'investitore operava sul mercato IDEM ponendo in essere operazioni di acquisto e vendita di strumenti derivati (indice S&P MIB), con modalità "Trading on Line". Quale capitale di riferiemnto aveva indicato la somma di euro 3.000,00.

In seguito a detta operatività,  il cleinte maturata margini ordinari per euro 587.585,25, non disponendo di detta somma la banca provvedeva a bloccare l'operatività e a liquidare i titoli presenti in portafoglio, portando il conto corrente del cliente a presentare un saldo negativo di oltre 250.000,00.

Contesta l'operatività per violazine dell'art. 28 regolamento CONSOB 11522/98, il Tribunale ha accolto le domande del cliente sotto un diverso profilo: inadeguatezza per dimensione mentre non va valutato il primario problema derivante dalla violazioni degli obblighi informativi e comportamentali derivanti dal citato articolo.

Dalla CTU è emerso, che fin dal primo giorno di operatività contestata, il cliente aveva subito perdite effettive e potenziali superiori al capitale di riferimento, con l'effetto che la banca non doveva permettere il proseguo dell'operatività se non previa ricostruzione del capitale di riferiemtno. Detto aspetto è stato totalmente ignorato dal Giudicante, il quale, come meglio si leggerà nelle motivazioni, ha ricondotto il problema nell'ambito dell'adeguatezza \ inadeguatezza.

 

 

 

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