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Contratti in derivati: difetto di natura di copertura: Corte d'Appello

 
La Corte d'Appello di Roma conferma la precedente sentenza del Tribunale del 2015, ribadendo che un'operazione in strumenti derivati per essere definia di copertura deve possedere tre requisiti:
 
a) operatività posta in essere per ridurre i rischi;
b) elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico - finanziarie del derivato e della situazione fianziaria dell'impresa;
c) adottare procedure di controllo al fine di garantire il rispetto dei due punti precedenti.
 
la mancanza, anche di uno solo dei suddetti requisiti, determina la nullità dell'operazione per difetto del requisito di meritevolezza.
Posti questi principi  e rilevata l'inosservanza da parte della banca dei suddetti requisiti, la Corte conferma l'impugnata sentenza di primo grado