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Pubblicità ingannevole e comparativa: schema di denuncia

Schema tipo di segnalazione di ingannevolezza di un messaggio pubblicitario

Per denunciare la supposta ingannevolezza di un messaggio pubblicitario è sufficiente (come
prescritto dal D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627, "Regolamento recante norme sulle procedure
istruttorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità
ingannevole", G.U. n. 293, 14/12/96), una segnalazione su carta semplice (senza bolli), indirizzata
a:

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Via Liguria, 26 - 00187 ROMA


 
   
la denuncia deve contenere i seguenti elementi:

  1. la qualificazione del denunciante (nome e cognome oppure denominazione sociale, indirizzo, recapito telefonico) e il titolo in base al quale effettua la denuncia (es. singolo consumatore, associazione di consumatori, concorrente, ecc.);

  2. elementi idonei a consentire l'identificazione del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta; e' necessario inviare una copia o una riproduzione fotografica del messaggio. In ogni caso, vanno sempre fornite tutte le indicazioni necessarie alla individuazione del mezzo/luogo/data di diffusione;

  3. l'indicazione degli elementi di ingannevolezza ritenuti presenti nella pubblicità, che possono riguardare:

    a) non riconoscibilità del messaggio come pubblicità, in quanto è mascherato, ad esempio, sotto altre forme (pubblicità redazionale, product placement, pubblicità subliminale, offerte di lavoro, ecc.);

    b) caratteristiche dei prodotti o servizi (disponibilità, natura, composizione, metodo e data di fabbricazione, idoneità agli usi, quantità, descrizione, origine geografica o commerciale, risultati ottenibili con l'uso, prove o controlli, ecc);

    c) prezzi e relative modalità di calcolo, condizioni di offerte di beni o servizi;

    d) identità, qualificazione, diritti dell'operatore pubblicitario, ovvero dell'autore o committente della pubblicità;

    e) uso improprio dei termini "garanzia", "garantito" o simili;

    f) pubblicità riguardanti prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori;

    g) pubblicità che abusano della credulità o mancanza di esperienza di bambini o adolescenti, o dei naturali sentimenti degli adulti nei loro confronti;

  4. richiesta di intervento da parte dell'Autorità contro la pubblicità in questione, nonchè eventualmente, nei casi di particolare gravità e urgenza, richiesta di sospensione provvisoria della pubblicità;

  5. firma del denunciante (se si tratta di associazioni di consumatori, concorrenti, ecc. è necessaria la sottoscrizione da parte del rappresentante legale).



 

© Copyright 2007 Studio Avv. Paolo Polato