Con Ordinanza del
9 Agosto 2001 il TAR del Lazio, seconda
Sezione, ha accolto il ricorso dell'associazione
dei consumatori e ha disposto la sospensione
dell'efficacia dell'eqaulizzatore che era entrato
in vigore dal 01/01/2001
L'equalizzatore doveva riequilibrare gli effetti
dei differenti modi di tassazione dei capital
gains nei diversi strumenti finanziari.Le plusvalenze maturate
sulle azioni o sui fondi di diritto estero
scontano la tassazione al momento della vendita e
pertanto al momento della concreta maturazione
del guadagno. I Fondi comuni d'investimento di
diritto Italiano scontano un'imposta giornaliera
determinata sul differenziale di quotazione
rispetto al giorno precedente. Conseguentemente
l'investitore paga un imposta su guadagni futuri,
la cui percezione non è certa.
Invece di
omogeneizzare il trattamento fiscale adottando il
principio della tassazione al momento della
percezione del guadagno (costituzionalmente più
corretto), il legislatore col D.M. 4/08/200, ha
introdotto l'equalizzatore che consiste in una
complicata formula finanziaria volta a retificare
il valore di acquisto per rendere equivalente la
tassazione in base alla realizzazione con quella
in base alla maturazione.
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