c  







LINKS

INDEX








LINKS
Home Page

 
 





Il TAR del Lazio boccia l'equalizzatore






 
   
Con Ordinanza del 9 Agosto 2001 il TAR del Lazio, seconda Sezione, ha accolto il ricorso dell'associazione dei consumatori e ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'eqaulizzatore che era entrato in vigore dal 01/01/2001

L'equalizzatore doveva riequilibrare gli effetti dei differenti modi di tassazione dei capital gains nei diversi strumenti finanziari.

Le plusvalenze maturate sulle azioni o sui fondi di diritto estero scontano la tassazione al momento della vendita e pertanto al momento della concreta maturazione del guadagno. I Fondi comuni d'investimento di diritto Italiano scontano un'imposta giornaliera determinata sul differenziale di quotazione rispetto al giorno precedente. Conseguentemente l'investitore paga un imposta su guadagni futuri, la cui percezione non è certa.

Invece di omogeneizzare il trattamento fiscale adottando il principio della tassazione al momento della percezione del guadagno (costituzionalmente più corretto), il legislatore col D.M. 4/08/200, ha introdotto l'equalizzatore che consiste in una complicata formula finanziaria volta a retificare il valore di acquisto per rendere equivalente la tassazione in base alla realizzazione con quella in base alla maturazione.

 

© Copyright 2007 Studio Avv. Paolo Polato