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SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Nel gennaio del 1998 F. D'O., residente nel
Comune di Saviano, convenne in giudizio, avanti
il Giudice di Pace di Noia, la S.p.A. Napoletana
Gas, esponendo che era utente del servizio di
erogazione dell'acqua gestito in tutto il
territorio comunale da tale società e che la
medesima, dopo avere informato la cittadinanza,
mediante manifesti stradali, che erano in corso
di emissione le fatture dei consumi idrici
comprensive dei conguagli derivanti dagli aumenti
tariffari, decorrenti dal 10 ottobre 1996,
approvati dall'Ufficio Provinciale
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(U.P.I.C.A.), gli aveva recapitato una
bolletta-fattura, relativa al solo mese di
ottobre 1997, dell'importo di £ 177.000.
Tanto premesso, chiese che fosse accertata la
"eccessiva onerosità della
prestazione" e che venissero dichiarate non
dovute le somme derivanti dall'illegittimo
incremento tariffario.
La convenuta si costituì e, prima di contestare
nel merito la fondatezza della pretesa
avversaria, eccepì il difetto di giurisdizione
dell'A.G.O..
Con la sentenza precisata in epigrafe il giudice
adito, respinta la suddetta eccezione, ha accolto
la domanda, sospendendo il pagamento della
bolletta in questione e ordinando alla società
convenuta di calcolare il consumo idrico
dell'attore, riferito al periodo considerato, con
la tariffa precedentemente m vigore, in quanto ha
ritenuto l'aumento tariffario privo di
giustificazione a fronte della non eccellente
qualità dell'acqua erogata, della scarsa
diligenza della concessionaria nella manutenzione
delle condotte e dell'esigenza che l'onere
economico per un servizio di così elevata
importanza sociale non sia eccessivamente gravoso
per l'utenza.
Ricorre per cassazione la S.p.A. Napoletana Gas
sulla base di due motivi, entrambi attinenti alla
giurisdizione, ai quali F. D'O.replica con
controricorso.
Entrambe le parti depositano memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo - denunziandosi violazione e
falsa applicazione degli artt. 2 e 4 della legge
20.3.1865 n..2248 All. E, con riferimento
all'art. 360, comma I, cod. civ. - si censura la
sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto
l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Premesso che la determinazione delle tariffe
idriche segue un complesso ed articolato
procedimento amministrativo avente inizio con la
determinazione della struttura tariffaria da
parte del concessionario del servizio e avente
termine con il provvedimento dell'U.P.I.C.A.
(succeduto al Comitato Provinciale Prezzi in
virtù del D.P.R. 20.4.1994 n. 3377) di
approvazione delle tariffe proposte, si deduce
che, rispetto a tale procedimento, l'interesse
dell'utente (ed in generale dei terzi) ad una
corretta e regolare determinazione delle tariffe
del servizio non assurge al rango di diritto
soggettivo ma ha natura e consistenza di
interesse legittimo, con la conseguenza che la
cognizione sulla domanda dell'attore diretta a
contestare la legittimità di detta
determinazione doveva ritenersi riservata alla
giurisdizione del giudice amministrativo.
Con il secondo motivo si denunzia violazione
dell'art. 132 cod. proc. civ. con riferimento
all'art. 360 n. 5 stesso codice, lamentandosi che
sulla detta eccezione di difetto di giurisdizione
il giudice a quo si sia limitato all'affermazione
della sua infondatezza senza fornire nessuna
motivazione.
Le censure non meritano accoglimento.
Quanto alla seconda deve osservarsi che, in
ordine alle questioni di giurisdizione, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono
giudici anche del fatto, potendo e dovendo esse
procedere all'apprezzamento diretto delle
risultanze e degli atti di causa con piena
autonomia rispetto alle valutazioni del giudice a
quo ed in modo indipendente dalle deduzioni delle
parti, per cui l'omesso od insufficiente esame,
da parte ditale giudice, di eccezioni,
circostanze o difese che siano state avanti ad
esso prospettate e si assumano influenti ai fini
della decisione sulla giurisdizione, come pure
l'eventuale contraddittorietà della motivazione
al riguardo, sono del tutto irrilevanti (v., tra
le altre, sent. n. 79/99).
Quanto al primo motivo, occorre ricordare che
oggetto del contendere era, nel caso di specie,
la pretesa della società ricorrente,
estrinsecatasi nella emissione di una
bolletta-fattura relativa al mese di ottobre
1997, di far pagare al D'O.un certo importo quale
corrispettivo per l'erogazione dell'acqua,
pretesa che il D'O.riteneva eccessiva, sia pure
contestando l'applicazione di un recente aumento
delle tariffe in quanto non giustificato, a suo
modo di vedere, dalla qualità del servizio
prestato.
Non v'è dubbio, allora, che la controversia
inerisse al rapporto privatistico di utenza e che
solo indirettamente coinvolgesse la questione
dell'incremento tariffario.
Orbene, queste Sezioni Unite hanno avuto più
volte occasione di insegnare che, mentre in
materia di tariffe - trovando queste fondamento
in atti amministrativi generali di fronte ai
quali la posizione dei privati che li impugnano
non può che essere di interesse legittimo la
giurisdizione spetta al giudice amministrativo,
in tema di contratti di somministrazione di
pubblici servizi, qualora l'utente contesti il
diritto del concessionario o gestore di
pretendere una prestazione pecuniaria di un
determinato ammontare, la relativa controversia,
quand'anche vengano indirettamente in discussione
questioni tariffarie, spetta alla cognizione del
giudice ordinario, avendo essa ad oggetto diritti
ed obblighi di fonte contrattuale privata e ben
potendo tale giudice verificare incidentalmente,
se necessario, ai finì di una loro eventuale
disapplicazione ex art. 5 della L. 20.3.1865 n.
2248 All. E, la legittimità e l'efficacia dei
provvedimenti dell'Autorità determinativi o
modificativi delle tariffe (v., ex plurimis,
sent. 111/89, 10383/93, 253/99, 402/99, 3 87/99,
384/2000).
Alla stregua delle osservazioni che precedono il
ricorso deve essere rigettato e va dichiarata la
giurisdizione del giudice ordinario.
Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le
parti le spese del presente procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte a sezioni unite
Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione
del giudice ordinario. Compensa tra le parti le
spese del presente procedimento.
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