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SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Il Comandante della polizia municipale di
Correggio, con processo verbale in data 26 maggio
1997, contestava a L. L., al quale il verbale
veniva notificato il 6 giugno 1997, il
superamento dei limiti di velocità, in un tratto
di strada sul quale vigeva il limite di 50 Km/h:
violazione constatata a mezzo di apparecchiatura
autovelox, che aveva rilevato una velocità di 82
Km/h. Nel verbale era precisato che la violazione
non era stata immediatamente contestata perché
l'agente addetto al controllo
dell'autovelox era impossibilitato a raggiungere
il veicolo lanciato a eccessiva velocità.
Il L. proponeva ricorso al Pretore di Correggio
avverso il verbale di accertamento.
Il Comune di Correggio, pur non costituendosi,
faceva pervenire memoria.
Il Pretore, con sentenza depositata il giorno 7
febbraio 1998, accoglieva l'opposizione,
affermando che l'art.384 del Regolamento di
esecuzione del codice della strada, in materia di
accertamenti compiuti a mezzo di autovelox,
condiziona la validità della contestazione
successiva al momento della violazione, alla
impossibilità di fermare in tempo utile e nei
modi regolamentari, intendendosi tale
impossibilità in senso oggettivo, cosicché la
norma non esimerebbe gli accertatori dal
predisporre il servizio in modo da permettere la
contestazione immediata della violazione. Nel
caso di specie, non sussistendo una
impossibilità obbiettiva di contestazione
immediata, ma riconnettendosi essa alle modalità
di organizzazione del servizio, la mancanza di
contestazione immediata viziava l'accertamento.
Il Comune di Correggio, con atto notificato al L.
il giorno 11 aprile 1998, ha proposto ricorso a
questa Corte, formulando due motivi di gravame.
La parte intimata non ha controdedotto. Il
ricorrente ha anche depositato memoria,
dichiarando di non insistere nel primo motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunciano la violazione
dell'art.5 del d.lgsv.30 aprile 1992 n.285 , la
nullità del procedimento e l'omessa motivazione
in tema di proponibilità immediata del ricorso
al Pretore.
Si deduce al riguardo che, pur dopo le sentenze
n.366 del 1994, 255 e 311 del 1994 della Corte
Costituzionale, il verbale di accertamento
sarebbe impugnabile in sede giudiziaria solo ove
divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 206 del
codice della strada. Si lamenta che sul punto
nella sentenza manchi ogni motivazione, pur
attenendo esso alla ammissibilità
dell'opposizione.
Il motivo è infondato, come ha sostanzialmente
riconosciuto in memoria la stessa parte
ricorrente senza che ciò esima questa Corte dal
dovere riscontrare l'ammissibilità
dell'opposizione, essendo stato con il motivo
dedotto il mancato rilievo d'ufficio della sua
inammissibilità.
Valutato in questi termini il motivo e
considerato che il Pretore, in mancanza di
contestazione sul punto, ha ritenuto
implicitamente ammissibile l'opposizione senza
con ciò trasgredire ad alcun obbligo
motivazionale, deve osservarsi quanto segue.
L'art.203 del codice della strada approvato con
il d.lgsv.30 aprile 1992, n.285, ha disposto che
il trasgressore o gli altri soggetti indicati
nell'art.196, nel termine di giorni sessanta
dalla contestazione o dalla notificazione del
verbale di accertamento, "qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta
nei casi in cui è consentito, possono proporre
ricorso al Prefetto del luogo della
commessa violazione".
Nel caso in cui non sia stato proposto il
ricorso, né sia stato effettuato il pagamento in
misura ridotta, secondo il successivo disposto
dell'art.203, "il verbale, in deroga alle
disposizioni di cui all'art.17 della legge n.689
del 1981, costituisce titolo esecutivo per una
somma pari alla metà del massimo
della sanzione amministrativa edittale e per le
spese di procedimento".
A norma dell'art.204 il Prefetto, ove il ricorso
sia stato proposto ed egli ritenga di doverlo
rigettare, "entro sessanta giorni, con
ordinanza motivata, ingiunge il pagamento di una
somma determinata, nel limite non inferiore al
doppio del minimo edittale per ogni singola
violazione". Il successivo art.205 dispone
che contro tale ordinanza - ingiunzione gli
interessati possono proporre opposizione entro il
termine di trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento, e il giudizio di opposizione è
regolato dalle disposizioni di cui agli artt.22 e
23 della legge n.689 del 1981.
Tale normativa va interpretata in correlazione ai
principi affermati dalla Corte Costituzionale in
riferimento alla previgente disciplina dettata in
materia dal codice della strada del 1959
(sentenza n.255 del 1994; 311 del 1994 e 437 del
1995), riguardo alla non subordinabilità in
generale - salvo che non ricorrano esigenze
specifiche e superiori finalità di giustizia
ritenute nella specie insussistenti - della
tutela giudiziaria avverso atti della Pubblica
Amministrazione al preventivo esperimento di
ricorsi amministrativi ed alla necessità, in
presenza della previsione legislativa di tali
ricorsi, di ritenerli, ove ciò sia
ermeneuticamente possibile, come alternativi al
ricorso alla tutela giudiziaria.
In relazione a tali considerazioni questa Corte
ha affermato il principio, che questo Collegio
condivide e riafferma, secondo il quale, dovendo
nella materia de qua il verbale di accertamento,
tenuto conto della sua idoneità a divenire
titolo esecutivo a norma dell'art.203, comma 3,
del codice della strada - in conformità
dell'interpretazione adeguatrice della Corte
Costituzionale - essere assimilato, in relazione
ai rimedi giurisdizionali esperibili contro di
esso, all'ordinanza - ingiunzione, la
disposizione dell'art.205 del codice della strada
deve essere interpretata estensivamente, nella
parte in cui richiama e rende operanti gli
artt.22 e 23 della legge n.689 del 1981 per
l'opposizione contro i provvedimenti irrogativi
delle sanzioni amministrative per violazioni del
codice medesimo, includendovi l'impugnazione del
verbale di accertamento (Cass.3 febbraio 1999,
n.898; 22 gennaio 1999, n.574; 7 novembre 1998,
n.11244; 21 agosto 1998, n.8310).
Ne deriva che l'opposizione era ammissibile e i
rilievi prospettati al riguardo con il motivo
sono infondati.
Con il secondo motivo si denunciano la violazione
dell'art.14 della legge n.689 del 1981, degli
artt.200 e 201 del d.lgsv.30 aprile 1992, n.495,
dell'art. 384 del D.P.R.n.495 del 1992.
Si deduce che il verbale di accertamento è stato
erroneamente annullato per non essere stata
rispettata la normativa che impone la regola
della contestazione immediata della infrazione.
Infatti, secondo un consolidato orientamento
giurisprudenziale, fondato sul disposto
dell'art.14 della legge n.689 del 1981, la
mancata contestazione immediata dell'infrazione,
anche quando ne sussista la possibilità, non
costituisce causa dell'estinzione
dell'obbligazione di pagamento della sanzione
pecuniaria, ove sia avvenuta la tempestiva
contestazione a mezzo di notificazione del
verbale di accertamento.
Si sottolinea che tale indirizzo trova conferma,
in materia di violazioni del codice della strada,
nel disposto dell'art.200, il quale stabilisce
che solo "quando è possibile" la
violazione deve essere contestata immediatamente,
nonché nel disposto dellàrt.384 del Regolamento
di attuazione di detto codice, che a titolo
esemplificativo ricomprende tra i casi di
impossibilità di contestazione immediata
l'accertamento a mezzo di apparecchi di
rilevazione dell'illecito che ne consentano
l'accertamento in tempo successivo, ovvero dopo
che il veicolo oggetto del rilievo sia già a
distanza dal posto di accertamento o comunque
nella impossibilità di essere fermato in tempo
utile e nei modi regolamentari, come era avvenuto
nella fattispecie in questione.
Erroneamente, secondo il ricorrente, la sentenza
impugnata avrebbe ritenuto che tale norma deve
essere intesa nel senso di dare delimitazione
rigorosa ai casi di materiale impossibilità
della contestazione immediata, cosicché il
servizio di vigilanza, se organizzato con
l'ausilio degli appositi apparecchi di
rilevamento della velocità, va predisposto in
modo tale da permettere agli operatori la
contestazione immediata. Tale interpretazione
della normativa, infatti, non sarebbe
giustificata né dalla sua lettera, né dalla sua
ratio, che non implica che l'utilizzo
dell'autovelox debba essere accompagnato
necessariamente da un vasto spiegamento di mezzi
ed agenti.
Il motivo è fondato nei sensi appresso indicati.
Va innanzitutto osservato che, secondo quanto
questa Corte ha ritenuto con la sua più recente
giurisprudenza (Cass.2 agosto 2000, n.10107; 3
aprile 2000, n.4010; 18 giugno 1999, n.6123), la
disposizione generale in tema di contestazione
delle sanzioni amministrative, contenuta
nell'art.14 della legge n.689 del 1981, deve
ritenersi derogata dalla disciplina speciale
dettata in tema di violazione delle norme sulla
circolazione stradale dagli artt.200 e 201 del
nuovo codice della strada.
Tale principio va confermato sulla base di quanto
disposto dagli artt.200 e 201 di detto codice.
L'art.200 dispone che la violazione "quando
è possibile, deve essere immediatamente
contestata"; l'art.201 dispone che la
contestazione va fatta mediante notifica del
verbale "qualora la violazione non possa
essere immediatamente contestata" e nel
verbale devono essere indicati "i motivi che
hanno reso impossibile la contestazione
immediata". Diversamente, l'art.14 della
legge n.689 del 1981 si limita a prevedere la
contestazione a mezzo di notificazione del
verbale "se non è avvenuta la contestazione
immediata", prescindendo dalla possibilità
o meno di tale contestazione e non imponendo
alcuna indicazione al riguardo.
Dalla diversità delle due discipline discende
che non può essere applicato alle violazioni del
codice stradale il principio costantemente
affermato in relazione al disposto dell'art.14
della legge n.689 del 1981, secondo il quale è
priva di effetto estintivo dell'obbligazione
sanzionatoria la mancata contestazione immediata,
pur possibile, della violazione, qualora sita
stata effettuata la tempestiva notifica del
verbale di accertamento della stessa (da ultimo
Cass.11 settembre 1999, n.9695; 17 gennaio 1998,
n.377; 2 luglio 1997, n.5904). Dalla su detta
disciplina del codice stradale si desume, al
contrario, che la contestazione immediata della
violazione delle norme da esso stabilite ha un
rilievo essenziale per la correttezza del
procedimento sanzionatorio, cosicché non può
essere omessa ove sia possibile e la sua indebita
omissione costituisce violazione di legge che
rende illegittimi i successivi atti del
procedimento.
Va pertanto confermato il principio, enunciato da
questa Corte con la citata sentenza 18 giugno
1999, n.6123, secondo il quale in tema di
violazioni del codice della strada, ove il
giudice dell'opposizione ragionevolmente ritenga,
con prudente apprezzamento - e con le limitazioni
quanto alle ipotesi indicate nell'art.384 del
Regolamento appresso indicate - che la
contestazione immediata, del cui difetto
l'interessato si sia doluto, sarebbe stata in
concreto possibile in relazione alle circostanze
del caso e tenuto conto del principio di
economicità dell'azione amministrativa, deve
annullare il verbale di accertamento della
violazione.
Ciò premesso, va osservato che la più recente
giurisprudenza di questa Corte, mutando un
precedente indirizzo, ha ritenuto il principio
applicabile anche in materia di accertamento di
violazioni delle norme sui limiti di velocità
compiute a mezzo di apparecchiature di controllo
("autovelox"), ritenendo necessario
che, in mancanza di contestazione immediata della
violazione, nel verbale notificato siano indicate
le ragioni per le quali non sia stata possibile
la contestazione immediata (Cass.3 aprile 2000,
n.4010; 5 novembre 1999, n.12330), ragioni sulla
cui esistenza è possibile il sindacato
giurisdizionale, con salvezza del limite della
insindacabilità delle modalità di
organizzazione dei servizi di vigilanza da parte
dell'Autorità amministrativa.
Questo Collegio, sulla base delle considerazioni
che precedono circa la disciplina dettata dagli
artt.200 e 201 del vigente codice della strada in
materia di contestazione della violazione di
norme in esso contenute, ritiene di dovere
confermare tale indirizzo, con le precisazioni
che seguono.
L'art.384 del Regolamento di esecuzione del
codice della strada identifica, senza carattere
di esaustività, alcuni casi di impossibilità di
contestazione immediata.
Alcuni di essi sono tipizzati senza lasciare, ove
ricorrano, alcun margine di apprezzamento in sede
giudiziaria circa la possibilità di
contestazione immediata, per cui la loro
indicazione nel verbale di accertamento
notificato implica di per sé l'affermazione
"ex lege" della impossibilità di
contestazione immediata. Tali sono l'
"attraversamento di un incrocio con semaforo
indicante la luce rossa"; il "sorpasso
in curva"; l' "accertamento della
violazione da parte di un funzionario o di un
agente a bordo di un mezzo pubblico di
trasporto"; l' "accertamento della
violazione in assenza del trasgressore e del
proprietario del veicolo".
Parimenti, in materia di "accertamento della
violazione per mezzo di appositi apparecchi di
rilevamento", sono tipizzate senza alcun
margine di apprezzamento in sede giudiziaraia
circa la possibilità di contestazione immediata,
le ipotesi in cui nel verbale sia indicato che
l'accertamento è stato effettuato con
apparecchiatura che consentiva "la
rilevazione dell'illecito in tempo successivo,
ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza
dal posto di accertamento", restando salva,
in tali casi solo l'impugnazione - nei modi di
legge - del verbale, su tali affermazioni, per
difetto di veridicità.
Lascia invece margini di apprezzamento in sede
giudiziale, la ulteriore ipotesi prevista
dall'art.384, in relazione ad apparecchiature
diverse dalle precedenti, di impossibilità di
contestazione immediata, per essere stato il
veicolo "comunque nella impossibilità di
essere fermato in tempo utile o nei modi
regolamentari", ovvero per la impossibilità
di raggiungerlo per essere lanciato a eccessiva
velocità" (art.384, lett.a).
Peraltro, sulla base di quanto già affermato con
la sentenza n.12330 del 1999 di questa Corte, la
"impossibilità di essere fermato in tempo
utile o nei modi regolamentari", va valutata
esclusivamente in relazione al servizio di
vigilanza così come organizzato
dall'Amministrazione, quale risultante dalla
motivazione che, nel caso di utilizzazione di
apparecchiature diverse da quelle più sopra
menzionate, deve essere data nel verbale di
accertamento a giustificazione della mancata
contestazione immediata.
Non possono infatti censurarsi, in sede
giudiziaria, le modalità di organizzazione del
servizio, che rientrano nella discrezionalità
amministrativa, e dovendosi ritenere che
l'art.384, prevedendo tra le ipotesi di
impossibilità di contestazione immediata, in
relazione all'uso di apparecchiature
"autovelox", la "impossibilità di
fermare il veicolo in tempo utile o nei modi
regolamentari", tenendo conto delle
particolari caratteristiche di tale sistema di
accertamento, abbia inteso ricomprendere tra i
casi di impossibilità di contestazione
immediata, in relazione all'uso di
apparecchiature "autovelox", tutti
quelli in cui in concreto il servizio sia stato
organizzato in modo che il fermo del veicolo in
tempo utile e nei modi regolamentari non sia
possibile, ovvero scevro da pericolo.
Ciò tenuto conto che nessuna norma impone
all'Amministrazione l'obbligatorio impiego, per
la immediata contestazione delle violazioni del
codice della strada, e in particolare di quelle
sui limiti di velocità, del dispiegamento di una
pluralità di pattuglie, rendendo particolarmente
oneroso e spesso impraticabile o rischioso per la
pubblica utilità il valido accertamento di
violazioni che pongono in essere situazioni di
pericolo per la vita delle persone,
legittimamente accertabili con il corretto uso
della moderna tecnologia.
Sulla base dei principi sopra esposti, avendo la
sentenza impugnata ritenuto, in contrasto con
essi, che "il servizio di vigilanza, se
organizzato con l'ausilio degli appositi
apparecchi di rilevamento della velocità, va
predisposto in modo tale da permettere agli
operatori la contestazione immediata al
trasgressore", va cassata con rinvio,
dovendosi in quella sede fare applicazione dei
principi di diritto sopra enunciati.
Il giudice di rinvio, che deciderà anche sulle
spese del giudizio di cassazione, va individuato
nel Tribunale di Reggio Emilia (legge 16 giugno
1998, n.188, in relazione al d.lgsv.19 febbraio
1998, n.51), nessuna incidenza avendo nel
presente giudizio l'entrata in vigore del
d.lgsv.30 dicembre 1999, n.507, che attribuisce
al Giudice di Pace competenze in materia di
opposizioni alle ordinanze - ingiunzioni
irrogative di sanzioni amministrative, atteso che
tale attribuzione non ha carattere retroattivo e
deve quindi trovare applicazione il principio
generale di cui all'art.5 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Cassazione
Rigetta il primo motivo. Accoglie per quanto di
ragione il secondo. Cassa la sentenza impugnata e
rinvia anche per le spese al Tribunale di Reggio
Emilia.
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