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Autenticazione della firma per atti fra privati basta il messo comunale







 
   
Entra nel vivo la riforma attuata con l'art. 21 Testo Unico della documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000)
Per le autenticazionne delle sottoscrizioni sostitutive rivolte a soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione e Gestori di Pubblici Servizi (privati, Banche, assicurazioni, ecc. ) ci si può rivolgere ad un notaio, cancelliere del Tribunale, segretario comunale o altro dipendente incaricato dal sindaco.

Si ricorda che le istanze, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre ad organi della Pubblica Amministrazione e Gestori di Servizi Pubblici, per le quali non si chieda la riscossione di benefici economici, non è richiesta nessuna autenticazione di firma (art. 38 T.U.)



 

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