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Il Tribunale pur ritenendo che i tassi di mora sono fuori dal calcolo del tasso d'usura, come rilevato successivamente dalla Banca d'Italia (vedasi altro articolo pubblicato), ha osservato che i tasi di mora costituiscono una penale per il ritardato \ mancato adempimento e pertanto può, ex art. 1384 c.c., essere ridotta ad equità dal giudice anche d'ufficio; il quale può prendere a riferimento le soglie determinate per l'usura. |
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Polato
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