| La Corte
Costituzionale ha definitivamente ritenuto la
legge 108/96 (legge sull'usura) non in contrasto
con le i dettati costituzionali, pertanto i
limiti di tasso, oltre ai quali scatta la
presunzione di usura non si applicano ai mutui, a
tasso fisso, contratti prima dell'entrata in
vigore della norma in questione. Il legislatore con la legge
24/2001 era intervenuto per prorre rimedio alla
disparita che si era venuta a creare tra coloro
che aveno sottoscritto il mutuo prima della legge
108/96 e quelli che lo avevano fatto dopo. Aveva
fatto salve le rate gią corrisposte, limitandosi
a disporre per il futuro: rinegoziazione dei
tassi per le rate in scadenza dopo il 02 gennaio
2001. La Corte ha ritenuto irragionevole rinviare
questo momento ad epoca successiva all'entrata in
vigore della legge; pertanto ha dichirato
l'incostituzionalitą della norma nel punto in
cui indica il termine del 02/01/2001,
sostituendolo con quello del 31/12/2000, pertanto
possono richiedere la rinegoziazione del tasso
anche coloro le cui rate di mutuo sono scadute
tra il 31/12/20000 e il 02/01/20001, purche il
tasso sia superiore alla soglia del 9,96% o 8%
per mutui prima casa fino a 150 milioni di lire.
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