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Mutui Usurai


Sentenza Corte Costituzionale n° 29/2002

L
a legge sull'usura non si applica ai mutui a tasso fisso contratti antecedentemente alla sua entrata in vigore

La legge n° 24/2001 si applica anche alle rate in scadenza tra il 31 dicembre 2000



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La Corte Costituzionale ha definitivamente ritenuto la legge 108/96 (legge sull'usura) non in contrasto con le i dettati costituzionali, pertanto i limiti di tasso, oltre ai quali scatta la presunzione di usura non si applicano ai mutui, a tasso fisso, contratti prima dell'entrata in vigore della norma in questione.

Il legislatore con la legge 24/2001 era intervenuto per prorre rimedio alla disparita che si era venuta a creare tra coloro che aveno sottoscritto il mutuo prima della legge 108/96 e quelli che lo avevano fatto dopo. Aveva fatto salve le rate gią corrisposte, limitandosi a disporre per il futuro: rinegoziazione dei tassi per le rate in scadenza dopo il 02 gennaio 2001. La Corte ha ritenuto irragionevole rinviare questo momento ad epoca successiva all'entrata in vigore della legge; pertanto ha dichirato l'incostituzionalitą della norma nel punto in cui indica il termine del 02/01/2001, sostituendolo con quello del 31/12/2000, pertanto possono richiedere la rinegoziazione del tasso anche coloro le cui rate di mutuo sono scadute tra il 31/12/20000 e il 02/01/20001, purche il tasso sia superiore alla soglia del 9,96% o 8% per mutui prima casa fino a 150 milioni di lire.

 

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